Rilascio Certificati Anagrafici

Ultima modifica 6 dicembre 2018

LA VALIDITA' DEI CERTIFICATI E' DI 6 MESI.

Dal 1° gennaio 2012  le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA  PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici servizi non potranno più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici peri quali è possibile fare l´autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Quando un cittadino non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo ( coniuge, figli, parenti fino la terzo grado).
L´autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.

Le certificazioni, le autentiche di firma, le autentiche di copia normalmente vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 14,62. 

Ogniqualvolta l´utente richiede un certificato o una autenticazione deve indicare, sotto la propria responsabilità, l´uso che lo esenta dall´imposta di bollo.

Le esenzioni sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla Tabella all. B della succittata legge o da norme speciali;

Accertamenti e verifiche per pubbliche amministrazioni

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni e gli esercenti pubblici servizi non possono più richiedere o rilasciare certificazioni ad altri Enti pubblici.

ART. 43 del D.P.R. 445/2000:  "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato".


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