Descrizione
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/768 della commissione del 23 febbraio 2024 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste Suina Africana (PSA), ha inserito il territorio del COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO in zona di RESTRIZIONE II
Nella zona di restrizione II è obbligatorio:
- segnalare immediatamente alle autorità competenti locali (ASL) esemplari di suini selvatici morti o moribondi astenendosi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’autorità competente stessa;
- far testare per PSA tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti;
- smaltire le carcasse degli animali indipendentemente dall’esito secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
- segnalare la zona di restrizione II mediante affissione di apposita segnaletica all’ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;
- autorizzare le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive richiedendo in prima istanza, il parere della ASL e inviando la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza;
CHIUNQUE ACCEDA PER MOTIVI DIVERSI (monitoraggio ambientale e faunistico, attività agrosilvocolturali, trekking, biking, pesca, ricerca di funghi e tartufi, manifestazioni) ad aree situate in zona di restrizione II dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
- parcheggiare esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio;
- al termine dell’attività, provvedere al cambio delle calzature, alla disinfezione delle suole con prodotti attivi nei confronti del virus PSA e al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- in caso di attività di ricerca, provvedere alla disinfezione delle ruote degli automezzi utilizzati e, qualora fossero presenti, pulire le zampe dei cani utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività;
- evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività.
Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sono pubblicati sulla pagina della Regione Piemonte appositamente allestita.
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Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2024, 23:56