Descrizione
A seguito del verificarsi delle condizioni meteorologiche di rischio, la Regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire da mercoledì 8 luglio, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità, sono vietate, entro una distanza di 100 mt. dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio. E' inoltre vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
La cessazione dello stato di massima pericolosità verrà stabilita con successivo atto del settore regionale competente, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.
In allegato la dichiarazione regionale di stato di massima pericolosità per incendi boschivi, contenente le sanzioni applicate in caso di violazione delle prescrizioni (Det.Reg. DD1300/A1821A/2026).
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Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026, 15:41