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Descrizione
Dal 2021 (DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili nell'aria:
- nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria (Comuni delle Zone IT0118, IT0119 e IT0120), dal 1 settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati) né è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto. Ad oggi, non è applicabile nemmeno la deroga prevista per le emergenze fitosanitarie, poiché in Piemonte l'Autorità competente non ha proclamato emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.
- Il Comune di Rocca fa parte della zona IT0120 e pertanto è vietato bruciare qualsiasi tipo di residuo vegetale dal 15 settembre al 15 aprile.
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Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024, 09:48